1. È concessa amnistia per tutti i reati commessi entro il 31 dicembre 2005 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.